Art. 10.
(Piani faunistico-venatori).

       1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
      2. Le regioni e le province, con le modalità previste dai commi 7 e 10, realizzano

 

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la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
      3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In tali percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
      4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
      5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ed a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
      6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Sono soggetti alla programmazione venatoria anche i territori e le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici in generale, a condizione che l'attività venatoria non sia vietata al loro interno per motivi di sicurezza o di protezione.
      7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali in altri ambiti faunistici, salvo accertamento della compatibilità genetica da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni
 

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professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.
      8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

          a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;

          b) le zone di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e in condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostruzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

          c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

          d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, nei quali è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

          e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero a imprenditori agricoli singoli o associati;

          f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

          g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino

 

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degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

          h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

      9. Ogni zona deve essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che è preposto o incaricato della gestione della singola zona.
      10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7, secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza ai sensi del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e di congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I medesimi Ministri, di intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguire anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
      12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
      13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, ai sensi di quanto indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari

 

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o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
      14. Qualora nei sessanta giorni successivi alla data della notificazione di cui al comma 13 sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
      15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione ai sensi del comma 14.
      16. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi del comma 14, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria, per un periodo non superiore a un anno. Tale vincolo non è reiterabile.